Agevolazioni 4.0 con doppio monitoraggio

Dal 30.03.2024 niente più automatismi per le compensazioni del credito d’imposta per gli investimenti di cui al Piano Nazionale transizione 4.0.

Il cd. “Decreto Salva Conti” (D.L. 39/2024) in vigore dal 30.03.2024, all’art. 6, ha previsto a carico delle imprese una serie di comunicazioni, sia preventive, sia a completamento dell’investimento. In particolare, sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare a decorrere dal 30.03.2024, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti.
La predetta comunicazione telematica di completamento degli investimenti è effettuata anche per gli investimenti a decorrere dal 1.01.2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge, ossia al 29.03.2024.
Inoltre, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’art. 1, cc. da 1057-bis a 1058-ter L. 178/20202, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità sopra indicate e più specificamente in base al Decreto del Mimit in data 24.04.2024.

Per maggiore chiarezza si schematizzano le fattispecie previste dal D.L. 39/2024:

  • per i nuovi investimenti a partire dal 30.03.2024: obbligo di comunicazione telematica preventiva e di altra successiva di completamento. Le imprese che vorranno fruire di tali crediti d’imposta dovranno prima comunicare l’ammontare complessivo degli investimenti preventivati e poi al termine quelli completati/effettuati;
  • per gli investimenti effettuati tra il 1.01.2024 e il 29.03.2024: ai fini della fruizione dei relativi crediti d’imposta, le imprese dovranno effettuare una comunicazione telematica di completamento;
  • per gli investimenti 4.0 relativi all’anno 2023: ai fini della compensazione delle quote residue dei crediti maturati, è previsto l’obbligo di comunicazione dei “crediti maturati e non ancora fruiti”.

In ordine a quanto precede, il D.M. Imprese 24.04.2024 ha approvato due modelli:

  • il primo (ALL. 1) composto da frontespizio e da due sezioni (A e B) nelle quali riportare i dati e le informazioni
    degli investimenti in beni materiali ed immateriali di cui alle Tabelle A e B, di cui alla L. 232/2016;
  • il secondo (All. 2), composto da frontespizio e da sei sezioni per accogliere le diverse tipologie di investimenti (R&S, IT, ecc..).

La predetta modulistica deve essere scaricata dal sito del GSE, e dopo averla correttamente compilata deve essere firmata digitalmente da parte del titolare/rappresentante legale dell’impresa e trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo transizione4@pec.gse.it.

Sul punto, è da osservare che:

  • le comunicazioni in argomento costituiscono il presupposto per la successiva compensazione in F24 dei crediti d’imposta spettanti;
  • nessuna disposizione prevede modalità e termini ulteriori da osservare per la citata compensazione.

Infine, appare altresì utile ricordare che lo stesso art. 1, c. 13 D.Lgs. 1/2024 prevede che “in caso di mancata esposizione in dichiarazione dei crediti d’imposta per i quali permane l’obbligo di indicazione in dichiarazione” (se spettanti) non comporta la decadenza dal beneficio per gli operatori economici.

Alessandro Pescari

Fonte: RatioQuotidiano | 16.05.2024

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